Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38366 , è tornata a disquisire sul principio dell’obbligo del mantenimento a favore dei figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente.
Giova ricordare che il suddetto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae anche oltre. Infatti, i genitori devono mantenere il figlio che, senza colpa, non abbia raggiunto l’indipendenza economica..
Tuttavia, spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso scolastico o formativo dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente.
La Corte ha in sintesi ribadito i seguenti principi: Il genitore gravato dall’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente può chiederne la cessazione. Il giudice di merito per escludere la sussistenza del diritto deve accertare i seguenti presupposti: 1) l’età del figlio che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all’avanzare dell’età dell’avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento», 2) il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica, 3) l’impegno profuso nel reperimento di un’occupazione.
In sintesi, secondo la Cassazione, qualora il figlio maggiorenne, dotato di titolo professionale, non abbia trovato un’occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è lo “strumento” del mantenimento che può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa. Il giovane adulto può in questi casi e deve ricorrere ad altri strumenti di ausilio che sono finalizzati a dare sostegno al reddito. Di contro, il genitore eventualmente già onerato del mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere in rapporto all’età dell’avente diritto: il conseguimento del titolo professionale, nonché la sua mancata attivazione nel cercare un’occupazione adeguata.