Per Collocamento paritetico si intende la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori.
Tale forma di collocamento, se attuabile, sembra essere la più corrispondente agli interessi dei minori.
A tal riguardo, una recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro (decreto del 28.02.2019), potrebbe essere d’aiuto per per meglio comprenderne le varie sfaccettature e le sue applicazioni in concreto.
La situazione sottoposta al vaglio del giudice del merito di Catanzaro prendeva le mosse da un procedimento che seppur vedeva i genitori concordi sull’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, presentava delle richieste diverse in ordine al loro collocamento e sull’assegno di mantenimento.
Difatti, la madre chiedeva al Tribunale il collocamento presso di sé del figlio minore (sei anni), con esercizio del diritto di visita in favore del padre e senza pernottamento, prevedendo due giorni alla settimana e fine settimana alternati; festività alternate; con riserva di concordare il collocamento del minore nei periodi estivi. La ricorrente chiedeva, inoltre l’assegnazione dell’immobile – di proprietà del compagno – adibito a casa familiare, oltre alla corresponsione di un assegno per il mantenimento del figlio dell’importo di euro 350 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Il padre, di contro, chiedeva di disporre il collocamento alternato o paritario del minore, con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza del figlio presso il medesimo e, quindi, di rigettare sia la domanda di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare, sia quella di attribuzione dell’assegno di mantenimento, avanzate dalla ricorrente.
Il Tribunale adito, ha ritenuto di condividere l’opzione per l’affidamento condiviso, richiamando in tal senso una rassegna di Carte dei Diritti ( quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE), testi di cosiddetta soft law (cfr. la Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079/2015; nonché i protocolli e le linee guida dei Tribunali di Perugia, Salerno e Brindisi), disegni di legge, massime giurisprudenziali (segnatamente, della Corte europea dei diritti dell’uomo) e studi scientifici (per lo più di area anglosassone), tutti unanimi nell’individuare come preferibile – ove concretamente attuabile – il collocamento paritetico del minore (shared o joint custody).
Il Tribunale ha quindi disposto “l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore (…) con tempi paritetici di permanenza del minore presso i due genitori secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa (…) che le parti concorrano in misura paritaria alle spese ordinare e straordinarie (queste ultime previamente concordate) al mantenimento del figlio”.
Ed ancora continua “ “Quanto al pernottamento del bambino presso il padre, deve dirsi che gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza e il minore percepisce maggiormente come propria l’abitazione paterna (…) Nel caso di specie, peraltro, il padre ha espressamente manifestato l’interesse ad occuparsi a tempo pieno del figlio, anche in considerazione del suo attuale ridotto impegno lavorativo (è impegnato solo al mattino come dipendente di una ditta privata, giusto contratto prodotto sub doc. 1). Si deve altresì ritenere che il (…) sia dotato di adeguate capacità genitoriali, non essendo stato manifestato alcunché di diverso dalla (…) che ha fondato la sua opposizione al collocamento paritario su motivazioni inconsistenti. Infine, non si sono registrati particolari conflitti della coppia, e risulta che il padre veda attualmente il figlio con regolarità”.
Per quanto concerne il mantenimento così ha disposto “dalla documentazione acquisita risulta infatti che il (…) guadagna circa 800 Euro netti mensili (…) Ne consegue che non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta. Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose (quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio) verranno preventivamente concordate.”
Collocamento paritetico dei figli e mantenimento diretto