“La cittadinanza è una condizione che lega un individuo e uno stato, e comporta diritti e doveri. Tra i diritti ci sono quelli civili come la libertà personale o l’uguaglianza di fronte alla legge, quelli politici come il diritto di voto o la possibilità di ottenere incarichi pubblici, e quelli sociali come il diritto alla salute e al lavoro. Tra i doveri c’è la fedeltà allo stato, che in certi paesi può tradursi nel servizio militare obbligatorio.” (cfr. art. Internazionale – Anna Franchin)
La cittadinanza è per definizione il “vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato” e anche il “diritto di considerarsi cittadino di una città diversa da quella in cui si è nati”. Ma per cittadinanza s’intende anche “l’uguaglianza di diritti per tutti i cittadini all’interno di una comunità politica, così come una serie di corrispettive istituzioni che facciano da garanzia di questi diritti”.
la cittadinanza è il legame della persona con lo Stato di appartenenza: lo stato di cittadinanza è l’insieme dei diritti e dei doveri civili e politici, nei riguardi dello Stato, spettanti al cittadino.
1. Approfondimento del termine cittadinanza
Il termine di cittadinanza affonda le sue radici nel modo antico, nasce con la polis greca, dove si era cittadini in quanto nati da genitori entrambi liberi e cittadini e si esercitavano i diritti civili, appena raggiunti i 20 anni. La nozione di cittadinanza attraversa nell’esperienza giuridica romana. Nel diritto romano, civilitas ( cittadinanza) significava appartenere alla civitas. Si diventava civis per nascita da padre cittadino, o, in assenza di giuste nozze, tramite la nascita da madre, o per adozione da parte di pater cittadino, o per volontà collettiva di chi già possedeva la cittadinanza.
In conseguenza dell’espansione territoriale di Roma, la cittadinanza fu estesa ad altre popolazioni: nell’89 a.C., a conclusione della cosiddetta guerra sociale, venne concessa a tutti gli uomini liberi dell’Italia e nel 49 a.C. anche ai Transpadani. Nel 212 d.C., con la Constitutio Antoniniana, l’Imperatore Caracalla concesse la cittadinanza a tutti gli uomini liberi dell’Impero, ponendo con ciò le premesse per una successiva eclissi della nozione, eclissi che si protrasse per tutto il Medioeve e per parte dell’età moderna, fino alla fine del 18° secolo.
Il termine cittadino è stato introdotto con la rivoluzione francese, proprio per marcare la differenza rispetto al suddito che, essendo per definizione “uno che sta sotto”, aveva solo il dovere di obbedire allo Stato e non era titolare di diritti. La cittadinanza è, quindi, la condizione giuridica di quanti appartengono ad uno Stato in virtù di un particolare collegamento al suo territorio e da essa discende il godimento dei diritti civili (e politici) e l’assolvimento dei corrispondenti doveri.
2. Il termine di cittadinanza nel quadro giuridico italiano
La Costituzione italiana, oltre a proclamare nella sua prima parte in capo ai cittadini la titolarità di alcuni diritti e di alcuni doveri, si occupa specificatamente della cittadinanza solo all’art.22, stabilendo il principio per cui non si può essere privati di essa, così come del nome e della capacità giuridica, per motivi politici.
Per avere un quadro esauriente della disciplina vigente in tema di cittadinanza intesa quale legame dell’individuo con lo Stato (c.d. cittadinanza-nazionalità), occorre, invece, fare riferimento alla legislazione ordinaria (l. n. 555/1912 e, successivamente, l. n. 91/1992). In particolare, per ciò che riguarda l’acquisto della c., la l. n. 91/1992 fissa tre criteri fondamentali:
– ius sanguinis, secondo cui è cittadino italiano chi nasce da uno o da entrambi i genitori italiani, principio accolto anche nella vecchia normativa;
– ius soli, secondo il quale è cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano, se i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non abbia acquistato la cittadinanza dei genitori in base alla legge del loro Stato;
– volontà dell’interessato, secondo cui lo straniero o l’apolide possono chiedere la cittadinanza, qualora si trovino in determinate condizioni, cioè rapporti di parentela con cittadini italiani, ovvero una residenza legale e ininterrotta nel territorio italiano per un non breve periodo di tempo (puoi richiedere la cittadinanza Italiana per residenza se: sei cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, in base a dei requisiti ben definiti), ovvero avere prestato servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano.
– matrimonio – la ‘cittadinanza per matrimonio’ è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente in base a dei requisiti ben definiti.
Nel caso di perdita della cittadinanza italiana, è prevista, comunque, la possibilità di riacquistarla, se si soddisfano alcune condizioni, quali, ad esempio, la prestazione del servizio militare o l’assunzione di un impiego pubblico o lo stabilimento della propria residenza in Italia.
L’esito del procedimento di acquisizione della cittadinanza è rimesso alla totale discrezionalità dell’amministrazione competente ed esclude completamente la partecipazione attiva del richiedente.
3. Principi fondamentali – Diritti e doveri del cittadino
“Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
3.1 Diritti dei cittadini
Gli stranieri sono titolari di tutti i quei diritti fondamentali che la Costituzione non restringe espressamente ai solo cittadini. Negli ultimi tempi si va affermando una corrente si pensiero che sostiene che sia necessario parificare gradualmente la condizione giuridica dello straniero a quella del cittadino.( in base al disposto degli artt.2 e 10)
3.2 Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili
I diritti di libertà civile sono frutto della lunga elaborazione del pensiero liberale
– Libertà personale: (art. 13) consentendo una sua restrizione solo se ricorrono due condizioni:
1. l’esistenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria
2. l’esistenza di una legge che preveda casi e modi di tale restrizione
In via eccezionale l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà (fermo di polizia), ma deve comunicarli entro 48 ore all’autorità giudiziaria
E’ vietato sottoporre le persone private della libertà personale a violenze fisiche o morali.
3.3 Diritti e doveri dell’uomo
Il nuovo Codice di procedura penale ha introdotto garanzie particolari per le misure restrittive della libertà personale adottate prima di una condanna penale. Il nuovo codice fissa inoltre i termini massimi di carcerazione preventiva (non + di 2 anni)
• Libertà di domicilio: (art. 14) è intimamente legata alla libertà personale. Non sono ammesse ispezioni, perquisizioni o sequestri senza specifica e motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria
• Libertà di comunicazione: (art. 15) può subire limiti solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. Una disciplina rigorosa è stata introdotta per le intercettazioni telefoniche
• Libertà di movimento: (art. 16) consiste nel diritto riconosciuto ai cittadini di circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. Un aspetto particolare di queste garanzie è costituito dalla libertà di espatrio. Limiti sono previsti per coloro che devono prestare servizio militare o a carico dei quali sono pendenti procedimenti penali.
• Libertà di riunione: (art. 17) la riunione si deve svolgere “pacificamente e senz’armi”. Per le riunioni in luogo pubblico si deve dare preavviso.
• Libertà di associazione: (art. 18) costituisce un carattere tipico dei moderni stati democratici (art. 39 e 49). L’associazione è stabile e duratura. Può perseguire qualsiasi fine purché non vietato dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (quelle che disciplinano gli aderenti in reparti organizzati per scopi politici da raggiungere con l’impegno della forza)
• Libertà religiosa: (art. 19) ogni uomo è libero di professare, diffondere e praticare il culto della propria fede. I rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall’art. 7 della Costituzione.
3.3. Diritti e doveri dei cittadini costituzione, spiegazione
La distinzione fra l’ordine spirituale (Chiesa) e quello temporale (Stato) è frutto dei Patti Lateranensi. I rapporti fra Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono (art. 8) regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze
• Libertà di manifestazione del pensiero: (art. 21) ogni uomo ha diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni con la parola, gli scritti o qualsiasi altro mezzo. La libertà di pensiero incontra dei limiti, costituiti da fatti previsti dalla legge come reati.
E’ tutelata ampiamente la libertà di stampa, che non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Le pubblicazioni devono indicare il nome e il domicilio dello stampatore e dell’editore; i giornali e i periodici devono essere registrati presso il tribunale con il nome del direttore, del vice-direttore e dell’editore.
• Altri diritti di libertà (diritti di difesa):
art. 22 = nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
art. 24 = diritto di agire in giudizio
art. 25 = tutti hanno diritto di essere giudicati dal loro giudice naturale, nessuno può essere giudicato per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge che considera tali fatti come reati
art. 26 = il cittadino italiano non può essere consegnato alle autorità di uno stato straniero. Non è ammessa l’estradizione per reati politici
art. 27 = riconosce che l’imputato non può essere considerato colpevole fino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva, cioè immodificabile. Le pene inflitte non devono essere contrarie al senso di umanità
La cittadinanza è anche un componente del legame sociale Si tratta, in particolare dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri, associati alla cittadinanza che fonda il legame sociale nella società democratica moderna.
La cittadinanza ha assunto nel tempo varie configurazioni, fortemente influenzate dal contesto storico-politico considerato. Quando si parla di cittadinanza, si vuole rivolgere l’attenzione a quel rapporto che si stabilisce tra l’individuo e una determinata collettività statale, denotando un legame identitario tra lo Stato e l’insieme delle presone a cui l’ordinamento riconosce specifiche posizioni soggettive di vantaggio ( diritti, facoltà) ovvero di svantaggio( doveri, oneri).
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il godimento dei diritti civili.”
** Dott.ssa Valentina Ciobanu, collaboratrice dello studio e responsabile delle pratiche amministrative di richiesta della cittadinanza italiana.
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