La celiachia è una infiammazione cronica dell’intestino tenue caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale. La causa è una reazione autoimmune al glutine, una sostanza che si trova in alcuni cereali quali grano, orzo, segale, e – di conseguenza – negli alimenti che li contengono, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti. I sintomi con cui la celiachia si manifesta (può farlo a qualsiasi età, anche avanzata) possono essere molteplici, a carico di diversi organi e sistemi dell’organismo umano.
anemia da carenza di ferro;
osteoporosi;
debolezza muscolare;
disturbi della fertilità e ripetuti aborti spontanei;
alterazioni della coagulazione;
afte orali (bollicine su lingua e gengive);
alopecia (perdita di capelli);
convulsioni.
Spesso accade che i sintomi non siano facilmente riconoscibili e la diagnosi corretta richiede anni.
Si tratta di una patologia – classificata come una malattia rara -che comporta disagi più o meno impotanti, che per tale ragione il Sistema Sanitario Nazionale ha fatto si che si predisponessero particolari forme di tutela per le persone che ne sono affette, come:
1) erogazione gratuita dei prodotti entro un determinato tetto di spesa;
2) somministrazione di pasti privi di glutine a scuola e in ospedale;
3) esenzione dal ticket.
La prima agevolazione riguarda il problema principale dei soggetti affetti da questa patologia che sono impossibilitati a mangiare pasti in cui è presente il glutine, come pane, pasta, biscotti, cereali, ecc.
Per far fronte a tale “limite” invalidante è stato approvato un bonus mensile che viene differenziato per sesso ed età , fino a un massimo di 124 euro, per gli affetti da celiachia.
Nello specifico, la persona celiaca, ha diritto ad approvvigionarsi gratuitamente di alimenti, pane e pasta su tutti, riportanti in etichetta la dizione «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci», oppure l’indicazione «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine». Il costo di tali prodotti è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Diritto alla gratuità e i conseguenziali limiti di spesa sono indicati nel decreto del ministero della salute del 10 agosto 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2018.
Nel detto decreto è contenuta anche una stringata lista dei prodotti senza glutine gratuiti, quali:
pane e prodotti da forno salati;
pasta, pizza e piatti pronti a base di pasta;
preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza;
prodotti da forno e dolciari;
cereali per la prima colazione.
Per beneficiare del bonus d’acquisto, gli alimenti per celiaci dovranno essere schedati in un registro nazionale, istituito presso la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute.
Da sottolineare, che i tetti di spesa effettivamente riconosciuti, così come la tipologia dei punti vendita in cui sono disponibili i prodotti senza glutine distribuiti in regime di erogazione gratuita, possono essere differenti a seconda della regione di residenza e della Asl di appartenenza. Pertanto, si consiglia di chiedere ogni conferma e/o informazione all’Associazione Italiana Celiachia della regione di residenza.
Per ottenere l’erogazione gratuita degli alimenti privi di glutine sono necessari alcuni documenti:
a) certificato di accertata diagnosi di malattia celiaca rilasciato da parte di uno dei centri ospedalieri o universitari di riferimento;
b) il rilascio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale dell’autorizzazione a fruire gratuitamente dei prodotti privi di glutine.
c) Il ritiro dei prodotti avviene secondo modalità definite dalle singole Regioni, direttamente presso i presidi delle Asl, le farmacie convenzionate o i fornitori da queste autorizzati.
Agevolazioni per i celiaci sono previste anche a scuola e nei luoghi pubblici. Difatti, è riconosciuta la possibilità di ottenere, su richiesta, la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e nelle mense di strutture pubbliche.
Esenzioni sono previste anche per le prestazioni mediche finalizzate alla diagnosi della malattia, a condizione che il sospetto circa la sua presenza sia formulato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori indagini genetiche sui familiari dell’assistito, esse sono erogate in regime di esenzione. I relativi oneri sono a carico della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito/a.
Se colui che è affetto da celiachia è anche malato oncologico può passare da un lavoro a tempo pieno a uno a tempo parziale. Può accadere che i contratti collettivi non prevedano nulla in tal senso e che il datore di lavoro si rifiuti: in una simile ipotesi non resta che proporre una trasformazione a tempo parziale prevedendo una data di scadenza (per esempio, 6 mesi). In questo modo il lavoratore potrebbe gestire le terapie opportune senza incidere troppo sull’organizzazione del lavoro, mentre l’azienda risparmierebbe sul costo del lavoro, dal momento che la fissazione di un orario part-time comporta una riduzione dei costi retributivi e contributivi.
Infine, va rilevato, che se un soggetto celiaco (così come intollerante e/o allergico) in qualità di consumatore, se subisce un danno, per mancanza di tutela adeguata nei suoi riguardi, tipico il caso delle disattenzioni e inosservanze di specifiche tutele e raccomandazioni nella ristorazione, può legittimamente avanzare richiesta di risarcimento danni.
Nella fattispecie presa ad esempio, giusta sent. n. 406/2013 GDP di Mestre, ad una bambina celiaca che stava festeggiando in un ristorante con la propria famiglia, avendo precedentemente dichiarato la propria condizione e richiesto specificatamente attenzione nei cibi da servirle, per un errore di comunicazione fra gli addetti di sala, le venne servito un piatto di pasta normale. Pertanto, iniziava ad accusare nausea e vomito, rischiando lo shock anafilattico. I genitori, quindi, presentavano denuncia nei confronti del ristoratore che, per tale “disattenzione”, veniva condannato al pagamento del risarcimento richiesto a titolo di danno contrattuale, ovvero per violazione di uno specifico suo dovere derivante dall’obbligazione scaturente dal contratto di ristorazione, ed extracontrattuale, ovvero, nello specifico, per violazione del diritto costituzionalmente garantito alla salute.