In una recente sentenza la Corte di Cassazione (n. 1606/2017) si è pronunciata sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in relazione alle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., che prevede: ” il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”
Il caso al vaglio dei Supremi Giudici riguardava la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti alle immissioni contestate di gas nocivi (derivanti dalla verniciatura del ferro) e di rumore provenienti dal fondo del vicino, nonché la cessazione dell’attività ivi svolta dal convenuto, consistente in un’officina di lavorazione del ferro.
Il convenuto si costituiva contestando le pretese avversarie.
In primo grado il Tribunale adito accoglieva le domande degli attori e condannava il convenuto alla cessazione delle immissioni acustiche con inibizione all’uso di determinati macchinari ed al risarcimento dei danni. Il convenuto impugnava la sentenza, ma la Corte d’Appello adita confermava sul punto la sentenza del Tribunale, ritenendo che, pur in assenza di documentazione medica, le immissioni acustiche provenienti dall’attività di fabbro del convenuto fossero superiori alla normale tollerabilità e avessero leso, secondo massime di comune esperienza, il diritto degli attori alla salute, ovvero ad una dignitosa qualità della vita.
Il convenuto proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando la liquidazione dei danni non patrimoniali operata in via equitativa, in difetto di prova dell’esistenza effettiva dei danni stessi, compiuta sulla scorta della mera potenzialità lesiva dell’evento.
La Suprema Corte rigettava il ricorso e, per quanto attiene al profilo risarcitorio, osservava, uniformandosi a principi già consolidati, che: “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu” ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26899 del 19/12/2014).
Inoltre, nella fattispecie in esame, sono stati ritenuti giustamente ravvisabili gli estremi del reato di cui all’art. 659 c.p.(disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), sussistendo la potenzialità del rumore ad investire tutti coloro che ne sono a contatto.
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., quello che rileva, infatti, non è che il fatto illecito integri, in concreto, un reato piuttosto che un altro, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia soltanto astrattamente previsto come reato, sicché è sufficiente l’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza, secondo la legge penale, degli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice.
In estrema sintesi, anche in mancanza di una documentazione medica comprovante patologie originate dalla esposizione al rumore, i soggetti esposti ad immissioni illecite vanno risarciti e l’entità del risarcimento può essere determinato dal Giudice di merito anche in via equitativa, tenendo conto della natura del pregiudizio e della durata dello stesso.
Pertanto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle norme a tutela specifiche, per gli esercenti delle attività che potenzialmente possano produrre immissioni intollerabili di vario genere, vi è un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie (anche sotto il profilo strettamente amministrativo), esponendoli anche a possibili provvedimenti di cessazione dell’attività illecitamente condotta.
Immissioni illecite e risarcibilità del danno