L’ordinamento italiano riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’art. 317-bis c..c. (come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. n. 219/2012) è stato espressamente dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti” e dispone che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”. L’art. 38 disp. att. al codice civile (come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. n. 219/2012 e integrato successivamente dall’art. 96 comma 1 d.lgs. n. 154/2013) afferma che tutti i provvedimenti previsti dall’art. 317-bis c.c. siano di competenza del Tribunale per i minorenni.
Pertanto, qualora un genitore impedisca l’esercizio di tale diritto, i nonni possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del nipote affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Tale diritto può essere esercitato solo se il giudice accerta che al minore giovi la frequentazione dei nonni. Difatti, l’interesse primario è la tutela del minore al fine di garantirgli una crescita sana ed equilibrata, salvaguardandolo da eventuali conflitti familiari e relazioni pregiudizievoli.
Pertanto, nel caso di espressa richiesta il Giudice predisporrà vere e proprie indagini sul nucleo familiare e, necessariamente, verranno ascoltati i minori per meglio capire quali siano le loro reali esigenze e necessita (previsto l’ascolto del bambino che abbia compiuto i dodici anni o che sia capace di discernimento, se di età inferiore)
I nonni, quindi, potranno chiedere che siano regolate le loro frequentazioni e i rapporti di visita con i nipoti e, nei casi più gravi, anche chiedere che vengano assunti provvedimenti pregnanti e limitativi nei confronti del genitore o dei genitori.
Diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti