Le delibere dell’assemblea di condominio che possono essere considerate annullabili, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, sono quelle che presentano irregolarità e vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, al mancato rispetto delle maggioranze previste dalla legge o dal regolamento di condominio e violazioni delle norme sulla convocazione.
E’ inoltre annullabile la delibera che presenti vizi formali nella redazione del verbale stesso: come quando manchi l’indicazione del nome e dei millesimi dei votanti in delibere assunte a maggioranza; così come la mancata attestazione, da parte dell’amministratore di condominio, che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e che sono stati rispettati per la convocazione i termini di giorni richiesti per legge.
Tali delibere possono essere impugnate entro trenta giorni da parte dei condomini dissenzienti, astenuti o assenti. Il suddetto termine decorre dall’approvazione per i condomini dissenzienti e astenuti, mentre per gli assenti dalla compiuta ricezione e conoscenza del verbale d’assemblea.
La delibera non impugnata nel termine di trenta giorni diventa inoppugnabile e vincola tutti i condomini.
Ad ogni buon conto, vi è da dire, che l’assemblea può, comunque, revocare la delibera oppure rimettere ai voti la stessa questione in un’altra assemblea approvando un’altra delibera avente lo stesso oggetto.
Invece, le delibere che possono essere considerate nulle, sono quelle che difettano degli elementi essenziali; che hanno un oggetto illecito, che incidono sui diritti individuali; che inficiano la proprietà esclusiva di un condomino.
Queste delibere è possibile impugnarle in ogni tempo e da parte di chiunque vi abbia interesse, anche chi aveva votato a favore.
Per entrambi i casi la legge impone al condomino che intende impugnare di rivolgersi prima a un organismo di mediazione situato nella città ove si trova il Tribunale competente per la causa. Il procedimento preventivo di mediazione è obbligatorio, se non promosso, il giudice non può procedere a decidere il giudizio e, pertanto, in caso, darà un ulteriore termine per espletare la mediazione, se non si ottempererà la domanda verrà rigettata.
Condominio ed assemblee: quali sono e come impugnare quelle annullabili e quelle nulle.