Nella sentenza n. 9558/2017 la sez. III della Corte di Cassazione, interpellata sulla questione della validità o invalidità di un contratto di locazione avente ad oggetto una costruzione “abusiva”, afferma che:”…omissis…Il carattere “abusivo” di una costruzione concretizzandosi in una illeceità dell’opera, può essere certamente fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare in alcun modo l’invalidità del contratto di locazione…omissis”
Il motivo di tale determinazione è da rinvenirsi nel fatto che si è di fronte a rapporti giuridici diversi, ciascuno regolato da proprie norme: pertanto, il carattere “abusivo” della costruzione non può inficiare la eseguibilità della prestazione avente ad oggetto il godimento pieno ed effettivo del bene (locazione).
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione, nella fattispecie specifica al suo esame, riconosceva che la difformità urbanistica dell’immobile non aveva comunque impedito l’utilizzo dello stesso da parte del conduttore dall’inizio della locazione fino al rilascio dello stesso, ritenendo infondata anche l’eccezione di nullità del contratto sollevata dal ricorrente, in quanto le relative clausole inerenti i lavori di ristrutturazione e la situazione urbanistica dell’immobile erano state approvate separatamente e per iscritto in calce al contratto e pertanto erano da considerarsi pienamente valide ed efficaci tra le parti.
Valida la locazione di un immobile abusivo