In linea di massima, l’assegno di mantenimento viene riconosciuto al coniuge economicamente più debole, per conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto durante il matrimonio. Per essere beneficiario dell’assegno non bisogna però essere stato responsabile della crisi coniugale degenerata nell’impossibilita di convivere ancora insieme. Pertanto, una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (come il dovere di reciproca fedeltà, di assistenza morale, materiale e di coabitazione) può comportare una pronuncia di addebito della separazione, oltre che far perdere il diritto all’assegno di mantenimento. In questi casi bisogna sempre valutare ed accertare che le perpetrate violazioni dei doveri coniugali siano anteriori ed abbiano esse stesse causato la crisi di coppia.
Sono sempre di più le richieste di addebito della separazione legate al tradimento. In tali casi è il fattore temporale ciò che rende l’infedeltà causa o effetto della crisi coniugale. Il partner infedele può liberarsi dalla pronuncia di addebito solo dimostrando che la crisi familiare era già in essere e che quindi il suo tradimento è stato una sorta di reazione e/o effetto rispetto alle vicissitudini di coppia e alle negligenze dell’altra parte. L’onere della prova dell’inefficacia causale dell’infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza deve essere sempre assolto da chi ha violato i doveri coniugali.
La Cassazione, ha avuto modo di valutare una situazione del genere, che aveva come protagonista una ex moglie che si era rivolta in Tribunale per chiedere l’addebito della separazione e l’assegno di mantenimento. Il Tribunale prima e successivamente la Corte d’Appello, rigettavano la sua richiesta, sulla scorta di evidenze probatorie che evidenziavano, di contro, la presenza di una relazione extraconiugale avuta dalla stessa durante il matrimonio e la disparità di reddito tra i due. Tali elementi hanno fatto si che i giudici di merito addossassero a lei l’addebito, fissando un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili a favore dell’ex marito. La Cassazione ha confermato tale statuizione sottolineando come gli elementi probatori e istruttori raccolti nelle sedi di merito avevano evidenziato la presenza della relazione extraconiugale della donna ed inoltre si era accertato che il rapporto coniugale era entrato in crisi solo dopo e proprio a causa del suo tradimento. In sintesi, l’addebito legato al tradimento della moglie ha comportato la sua condanna al mantenimento a favore dell’ex-marito (cfr. Cass. Civ. 10823/2016).