Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (C.C. Sez. III Civile, sent. 22 settembre 2016, n. 18606), accogliendo il ricorso di un cittadino milanese ha statuito che è responsabile il Notaio che sbaglia la denuncia di successione e che il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento del danno arrecato dalla sua responsabilità professionale inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente riconoscibile da parte del danneggiato.
I fatti da cui trae origine la predetta statuizione riguardavano un signore milanese, che alla morte della madre aveva incaricato un Notaio al fine di redigere la dichiarazione di successione della de cuius, in data 14 aprile 1989.
Solo successivamente, ovvero in data 13 luglio 1995, l’Agenzia delle Entrate notificava allo stesso avviso di accertamento contestandogli un’indicazione errata del valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell’imposta. In data 8 febbraio 2002 il predetto signore inviava al Notaio che aveva redatto la dichiarazione di successione una lettera di diffida e messa in mora, chiedendo il risarcimento dei danni.
Con tale atto interruppe il decorso della prescrizione (art. 2934 cod. civ. “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”), che, nel caso specifico, così come in quelli di responsabilità contrattuale, è pari ad anni 10.
Secondo la Corte d’appello e il Tribunale, la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno doveva comunque considerarsi maturata, in quanto il diritto era prescritto, considerando come dies a quo (termine di a partire dal quale la prescrizione comincia decorrere) la data della denuncia di successione (14 aprile 1989), contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, e non dalla data del successivo accertamento della maggiore imposta (13 luglio 1995).
La Cassazione, al contrario, ha sancito come termine di decorrenza della prescrizione la data dell’accertamento della maggiore imposta (13 luglio 1995), ossia quella di verificazione del danno, di percezione da parte del danneggiato e non quella precedente di denuncia della successione. Quindi in estrema sintesi, Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso (es. data della denuncia di successione del notaio), bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (es. data di notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia Entrate).
responsabilità del notaio e termine per chiedere i danni