Il “consenso informato” costituisce un presupposto imprescindibile della liceità del trattamento medico sanitario. Per ritenersi valido deve essere personale, specifico, non presunto, sempre revocabile e attuabile.
Al paziente vengono, usualmente, fatti sottoscrivere dei moduli prestampati, che tuttavia non esonerano il medico dal fornire in modo chiaro, semplice e comprensibile, ogni dettaglio sul tipo di operazione che verrà eseguita, insieme all’esposizione dei rischi che essa comporta. Rimane onere del paziente fornire la prova della violazione del dovere di informazione.
In tale ottica, la Cassazione con una recente sentenza (C.C. n.10414/2016) ha chiarito ulteriormente che qualora il medico viola l’obbligo del consenso informato, quest’ultimo deve risarcire il paziente anche se l’intervento è riuscito.
Il caso da cui trae origine la predetta sentenza riguarda una donna che ha citato in giudizio il medico e la casa di cura al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai postumi di un intervento chirurgico, a cui si era sottoposta nella speranza di guarire dalle cefalee che l’affliggevano. Ma, contrariamente alle aspettative, l’intervento aveva aggravato la situazione, facendo si che la donna ritenesse inadeguata la scelta del trattamento chirurgico a cui era stata sottoposta. In primo e secondo grado le Corti di merito accolsero le sue doglianze, ritenendo comunque l’intervento eseguito senza errori, ma evidenziando che la stessa non era però stata sottoposta ad una terapia chirurgica adeguata in rapporto alle sue condizioni patologiche, non essendo stata neanche informata dei rischi cui sarebbe andata incontro. Per i Giudici, prima del Tribunale e poi della Corte di Appello, ne conseguiva una violazione dell’obbligo di trasparenza nei suoi confronti che gli stessi valutavano come una lesione del tutto indipendente dalla non convenienza e non corretta esecuzione dell’intervento stesso.
La sentenza della Corte di appello veniva impugnata dinanzi la Corte di Cassazione.
In tale Sede, i Supremi Giudici hanno fatto ulteriori puntualizzazioni sulla corretta informazione del paziente in caso di intervento chirurgico, ravvedendo come autonoma voce di risarcimento la mancanza di consenso informato.
Gli Ermellini hanno, infatti, precisato che si considera risarcibile anche il danno causato dal mancato consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un’operazione chirurgica. L’acquisizione del consenso informato del paziente si pone infatti quale prestazione diversa rispetto a quelle che ha ad oggetto l’intervento terapeutico. Tale omissione e la violazione dell’obbligo di chiarezza rappresentano una rinunzia alla libertà di autodeterminazione e di scelta del paziente se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico. Ne consegue che il danno da mancato rilascio del consenso informato è autonomo ed ulteriore rispetto a quello cagionato alla salute proprio perché sul medico gravano due tipi di obblighi: quello di informazione e quello di diligenza medica la cui violazione, in caso di errore colposo, dà luogo appunto ad una responsabilità professionale.
In estrema sintesi, qualora l’intervento dovesse andare male, il risarcimento del danno al bene della salute in sé non copre mai quello da mancata adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, pertanto vi è la necessità di procedere a due risarcimenti del danno diversi che si riferiscono a due fonti di danno differenti.
Risarcimento per mancato consenso informato