Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha asserito che la tolleranza del datore di lavoro sui continui ritardi del lavoratore può rendere nullo il licenziamento successivamente comminato a causa del predetto reiterato comportamento.
Più specificatamente, qualora il datore di lavoro, nel tempo, abbia tollerato i ripetuti ritardi del lavoratore, consentendogli di recuperare i minuti persi, non potrà successivamente dolersi di tale comportamento a tal punto da comminare allo stesso un licenziamento disciplinare.
Alla luce di tale principio, la Suprema Corta ha anche chiarito che, affinché il ritardo possa essere causa di licenziamento, è necessario che tale condotta sia espressamente annoverata tra quelle riportate all’interno del codice disciplinare adottato ed affisso in azienda. In caso contrario il licenziamento è comunque nullo. Questo perché il ritardo reiterato non rientra tra quelle violazioni dell’obbligo di buona fede e correttezza sulla prestazione lavorativa cui può sempre conseguire il licenziamento.
Ad ogni buon conto, grava sempre sul datore di lavoro l’onere di dimostrare in giudizio la proporzionalità del licenziamento rispetto la gravità della condotta tenuta dal lavoratore.
(cfr. Cass. Civ. sez. lavoro, 10003/2016)
Tolleranza ritardi e nullità licenziamento