Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti è uno di quei temi che spesse volte sono oggetto di controversia nelle aule di Tribunale. Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che dispongono che entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L’art. 155-quinquies c.c. stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…omissis…“.
In estrema sintesi, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne può essere revocato ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica o quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1858 dello 01.02.2016, affronta tale tema, richiamandosi ai suddetti principi.
Il caso di specie sottoposto al vaglio dei Giudici della Corte di Cassazione riguardava due studenti universitari conviventi con il padre, nei confronti dei quali la madre era tenuta al versamento di un assegno di mantenimento di € 800,00. Con ricorso in data 26/11/20121 la predetta chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 30 luglio 2001 del Tribunale di Napoli e quindi la revoca dell’obbligo. Con decreto in data 09/05/2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di revoca dei l’assegno, disponendo che la somma fosse versata direttamente ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente. La signora proponeva reclamo, insistendo per la revoca del contributo al mantenimento dei figli. La Corte di Appello di Napoli, con decreto depositato in data 25/10/2013, in accoglimento del reclamo revocava il predetto contributo.
Il padre dei due ragazzi, quindi, ricorreva per cassazione.
La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte di appello di Napoli evidenziando che i due ragazzi avevano avuto tutte le possibilità di poter frequentare l’università, ma che non avevano dimostrato alcun interesse nel perseguire proficuamente gli studi: difatti, uno in tre anni aveva sostenuto solo quattro esami e l’altro era fuori corso per la quarta volta. Inoltre, dalle note dell’Agenzia delle Entrate, si poteva riscontrare che i due percepivano redditi da lavoro. Pertanto, richiamandosi a principi di diritto oramai consolidati -il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni cessa quando il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica; quando il figlio maggiorenne studente, per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare gli studi- rigettava il ricorso del padre dei ragazzi e lo condannava al pagamento delle spese processuali.