ADR è l’acronimo con il quale si individuano quei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giurisdizionale. La loro peculiarità è l’assenza dell’intervento del Giudice e la marcata flessibilità e informalità procedurale. Inoltre, rispetto ai procedimenti giurisdizionali canonici, le tempistiche ed i costi sono notevolmente ridotti.
Possono essere identificate tre grandi categorie:
procedure di autocomposizione della lite: nelle quali l’accordo viene raggiunto dalle parti in piena autonomia, come, ad esempio, nella conciliazione e transazione stragiudiziale, procedure senza formalismi, che possono attivarsi in base ad un esplicito accordo negoziale che regola il rapporto tra le parti, oppure in modo assolutamente volontario e successivo all’insorgere della controversia. Rientra in tale categoria anche la procedura di negoziazione assistita, che deve essere posta in essere necessariamente tramite l’ausilio di un avvocato ed è un accordo mediante il quale le parti “convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia” (art. 1 D.L. 132/2014). La negoziazione assistita può essere volontaria -ovvero liberamente scelta dalle parti per risolvere le loro controversie (che non devono comunque riguardare diritti indisponibili né vertere in materia di lavoro)- e obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda dinanzi al giudice: così per la richiesta di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per la domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione, si ribadisce, dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma I D.L. 132/2014) e in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto. In materia di famiglia la negoziazione assistita è facoltativamente prevista per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio. La convenzione di negoziazione assistita può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente. L’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
procedure di autocomposizione eterodirette: nelle quali l’accordo viene raggiunto grazie all’intervento di un soggetto terzo ed imparziale che esprime un giudizio di valutazione che è vincolante per le parti, come nell’ arbitrato che si fonda su un esplicito atto di compromesso che può venire sottoscritto sia prima che dopo l’insorgere della controversia. Può anche essere previsto esplicitamente nel contratto da cui la controversia scaturisce. L’intero procedimento viene gestito da soggetti terzi che vengono scelti dalle parti stesse, di loro fiducia e di esperienza specifica per il caso oggetto di valutazione.
procedure di autocomposizione eterodirette ove, al contrario delle precedenti, il terzo estraneo è solamente di ausilio alla composizione della controversia, come nella mediazione, nella quale il mediatore ha il compito di agevolare il confronto tra due o più soggetti, assistendoli nella ricerca di un’intesa al fine di comporre bonariamente la vertenza insorta. I termini dell’accordo vengono determinati direttamente dalle parti ed il mediatore può formulare una soluzione, che, comunque, non è mai vincolante per le stesse. La mediazione è obbligatoria, poiché condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, per le vertenze riguardanti diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, condominio, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo pubblicitario. In tali casi, la parte dovrà obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato. La procedura si introduce tramite un’istanza da presentarsi presso un organismo di mediazione prescelto che deve essere riconosciuto e iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Per maggiori informazioni sulla possibilità di avvalersi di una delle procedure alternative riportate, sui tempi ed i costi specifici, si prega di compilare la richiesta di informazioni.