La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile), oltre a dedicare particolare attenzione al diritto di famiglia nell’ambito della delega, prevede una serie di disposizioni, di carattere precettivo, volte a trovare applicazione in tutti i procedimenti che instaurati a partire dal 22 giugno 2022. In particolare, per i procedimenti riguardanti la famiglia ed i minori, tali novità verranno attuate in 3 specifiche fasi, la prima delle quali già dal 22 giugno 2022. L’art. 1, comma 37, L. n. 206 del 2021, ha previsto che trovino immediata applicazione le seguenti novità: Modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni (comma 28, art. 1, L. 206/2021). La riforma ha interessato l‘art. 38 disp. att. c.c., dissipando una volta per tutte i dubbi relativi all’ampiezza della vis atractiva del Tribunale Ordinario: la scelta è stata quella di estenderla anche al caso in cui il procedimento innanzi al Tribunale Ordinario sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, non valendo più la regola della prevenzione. L’unico limite è rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c. che se conseguente all’attuazione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni, dovrà essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo. Si è intervenuti anche sull’art. 403 c.c. che si occupava degli allontanamenti d’urgenza decisi ed eseguiti dalla Pubblica Autorità senza la previsione dell’immediato controllo da parte del giudice. È stata, oggi, prevista una giurisdizionalizzazione della procedura di allontanamento del minore (“se esposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica“) dalla propria famiglia per ordine dell’autorità giudiziaria. In particolare, il legislatore ha previsto un articolato controllo giurisdizionale (sull’azione della Pubblica Autorità da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni) e l’ascolto delle parti e del minore (ma non dei Servizi Sociali). Sono stati, inoltre, previsti tempi adeguati: dalla Pubblica Autorità al Pubblico Ministero (avviso orale immediato e relazione entro le 24h); dal Pubblico Ministero al Tribunale per i Minorenni (revoca da parte del Pubblico Ministero o richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni entro le 72h); per il Tribunale per i Minorenni tanto nella fase prima dell’udienza (convalida nomina curatore speciale e relatore – fissazione udienza nei successivi 15 giorni entro le 24h), che in udienza (ascolto minore e genitori e decreto revoca o convalida entro 15 giorni)
Di immediata applicazione sono anche le norme relative al curatore speciale del minore andando a modificare le disposizioni di cui all’art. 78 e all’art. 80 c.p.c. La riforma, infatti, ha riordinato le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un rappresentate ah hoc, quale il curatore speciale (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21). Sono state tipicizzate le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità (es. decadenza responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore). Poi è stato precisato il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina) e si è introdotta anche la possibilità per quest’ultimo di avere poteri di natura sostanziale. La norma impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore. Tale figura assumerà le vesti anche di difensore tecnico del minore, ruolo, quest’ultimo, che sarà consentito, con la nuova specializzazione ad hoc, agli avvocati iscritti allo speciale albo.
Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita ai casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Potrà altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente, per la determinazione di alimenti di cui all’art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni (v. comma 35, art. 1, L. 206/21).
Con la nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c.. con un accostamento più vicino alle astreintes di diritto franco-belga e, quindi, l’applicabilità dell’art. 614-bis c.p.c., al diritto di famiglia, si prevede, che il giudice con provvedimento potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosservanza del provvedimento (v. comma 33, art. 1, L. 206/21).
Specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare, redazione albo CTU specializzati e obblighi di formazione con la creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie. Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all’albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa ci sono anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Queste, dunque, le novità relative alla prima fase di attuazione delle novità del processo di famiglia subito in vigore dal 22 giugno 2022.
Per quanto riguarda, invece, la seconda fase (stimata indicativamente entro il secondo semestre del 2023), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la creazione del rito unico (c.d. “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”) per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, ad eccezione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione di minori d’età, in materia di immigrazione (comma 24, art. 1 L. 206/2021); e per introdurre interventi in materia di negoziazione assistita familiare. Nello specifico gli accordi raggiunti con negoziazione assistita potranno contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, il giudizio di congruità potrà essere effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti e gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione verranno conservati in originale, in apposito archivio, tenuto presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Infine, nella terza fase ed ultima fase, (stimata indicativamente entro la seconda metà del 2025), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (c.d. Tribunale per le famiglie), articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali che andrà a sostituire il Tribunale per i Minorenni (comma 25, art. 1, L. 206/2021).
In particolare, le sezioni circondariali, decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti: de potestate ad oggi attribuiti al Tribunale per i Minorenni sulla base di quanto previsto dall’art. 38 disp. att. c.c.; ex art. 403 c.c. e di affidamento eterofamiliare di cui alla l. n. 184 del 1983; relativi alle azioni di stato (escluse, però, quelle relative alla cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale), la capacità delle persone e su tutte le controversie riguardanti le unioni civili, convivenze more uxorio, minorenni, procedimenti di competenza del giudice tutelare e risarcimento del danno endofamiliare. Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni; saranno, infine, altresì competenti relativamente alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.