La Corte d’Appello aveva già confermato la sentenza di primo grado, addebitando la separazione alla moglie in quanto portava avanti una relazione extraconiugale.
Ma la donna ricorre in cassazione adducendo, in sintesi, che «l’avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto non configurava la violazione dell’obbligo di fedeltà dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati».
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato le prove e rivisto i precedenti (Cass. n. 21657/2012), di contro, ricorda che una relazione extraconiugale rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c.; ciò non comporta l’esistenza di un effettivo adulterio, ma basta che «in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà» così da comportare «offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge»; e chattare con l’amante mentre si è a tavola con il marito è uno di questi comportamenti. Nel caso in questione, ad ogni buon conto, la relazione era reale e non solo relegata all’ambito virtuale. Pertanto, viene confermato, l’addebito.
(Corte di Cassazione – ordinanza n. 8750/2022, sez. Sesta Civile)