In una recente vertenza dinanzi una delle corti di merito nazionali, i genitori di un piccolo bambino che aveva subito un infortunio durante la sua permanenza all’asilo, hanno agito in giudizio per richiedere il risarcimento del danno subito.
Durante la fase istruttoria, le conseguenze del danno, rilevate dalla CTU, sono state «lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1, 3 cm; un danno biologico permanente pari al 3%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni».
Premesso che, a riguardo, secondo consolidata giurisprudenza, in particolare la sentenza 3680/2011 della Cassazione, la responsabilità del Ministero dell’istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, è duplice: 1) contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; 2) extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c. La Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di invocare entrambe le tipologie di responsabilità, considerando come atto libero del danneggiato quello di scegliere quale delle due possa meglio adattarsi ai suoi interessi violati. Oppure, richiederle entrambe. La predetta sentenza n. 3680/2011 della Cassazione specifica, infatti, che «lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui».
Nel caso di specie, i genitori del bambino che ha subito l’infortunio, hanno insistito sulla responsabilità contrattuale incombente sull’asilo.
Pertanto, in sede giudiziale hanno dovuto provare il titolo (ovvero che si trattava di responsabilità contrattuale), l’ inadempimento ed il danno. Di contro, l’asilo convenuto, per difendersi, avrebbe dovuto provare l’ esatto adempimento o che l’inadempimento fosse dovuto a caso fortuito, unico fattore idoneo a escludere il nesso di causalità tra l’insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre e la verificazione dell’infortunio.
Esaurita l’istruttoria, il giudice adito, sulla base di quanto emerso e provato, ha ritenuto di escludere il caso fortuito laddove un bambino, durante l’attività ludica, ponga in essere un gesto improvviso. Nella motivazione delle sentenza si legge, infatti, che «è del tutto prevedibile che bambini piccoli possano compiere gesti vivaci ed è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.»
Se ne desume che l’istituto scolastico è vincolato, nei confronti dei propri alunni, da un contratto di protezione, e deve adottare tutte le misure adeguate a prevenire e impedire la produzione di danni agli alunni, secondo criteri di normalità da valutare in relazione alla sua capacità tecnico-organizzativa.
Si evidenzia, da ultimo, che in questi casi la responsabilità dell’istituto scolastico è diretta, salva la possibilità di agire in regresso verso i propri dipendenti laddove sia accertata la loro condotta dolosa o gravemente colposa.
(cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza n. 213/2018.)