In caso di divorzio nessun assegno di mantenimento ( ex articolo 5 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898) è dovuto alla ex moglie che si rifiuta di lavorare (cfr. C.C.; sez. 6, ord. n. 25697/2017)
Nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’ex coniuge contro il decreto, emesso dalla Corte di appello, circa l’attribuzione dell’assegno di mantenimento per la ex moglie e per i due figli, nati nel 1998 e nel 2000 e collocati presso la madre.
Nello specifico, il ricorrente lamentava che la Corte di merito, nel confermare la statuizione del Giudice del primo grado, aveva interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, dell’inerzia della ex moglie nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla stessa ad una concreta opportunità lavorativa.
Il ricorso e quanto in esso eccepito veniva accolto dai sommi giudici, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro, insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica, da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro.
Tale principio giurisprudenziale, rileva maggiormente in sede divorzile e, soprattutto, come nel caso in esame, in presenza di figli ormai grandi, i quali, dunque, non necessitino della costante presenza fisica di un adulto.
Quindi, in sede di merito l’organo giudicante, al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento e determinarne il quantum, deve tenere conto dell’ effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.
La sentenza impugnata, pertanto, veniva cassata, con rinvio, affinché il giudice di merito procedesse, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda e provvedesse di conseguenza, a determinare la riduzione o la soppressione dell’assegno di mantenimento, tenendo in debito conto della capacità lavorativa della ex moglie e del rifiuto, ove provato, della stessa rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi.
L’assegno di mantenimento non è dovuto se la ex moglie si rifiuta di lavorare