In una recentissima sentenza il Tribunale di Roma (sent. n. 18799/2016 ) ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art.709 ter c.p.c. nei confronti di una donna separata, colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio minore con il padre, con atteggiamenti sminuenti e denigratori riferiti alla sua figura.
La statuizione in commento trae origine dal caso di una coppia separata che arriva al divorzio dopo un periodo di elevata conflittualità. I figli maggiorenni sono all’estero e studiano in prestigiosi e costosi college, mentre il figlio minore risiede in Italia con la madre.
Con la domanda di divorzio, quest’ultima, in parziale modifica delle condizioni di separazione, ne chiede l’affidamento esclusivo sul presupposto della maggiore serenità e tutela del minore, eccependo delle difficoltà di rapporto con il padre.
Durante l’istruttoria, la CTU svolta non evidenzia una particolare inidoneità dei genitori nei confronti dei figli, che risultano, di contro, accuditi, curati e posti al centro dei rispettivi affetti.
Anche la conflittualità della coppia, fisiologica dopo la separazione, non è tale da giustificare un regime di affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Tuttavia, in sede di ascolto, il figlio minore ha opposto un netto rifiuto alla frequentazione col padre, evidenziando un rancore profondo derivante dal non sentirsi all’altezza del genitore, ex atleta e campione sportivo, dal quale in realtà egli teme di essere rifiutato, a causa della sua insufficienza fisica (causata da un’anomalia genetica) e dell’incapacità di praticare lo sport.
Il giudice pertanto, ha disposto, un percorso psicoterapeutico per il minore, che è stato poi interrotto a causa dell’indebita ingerenza materna.
Questi, in sintesi, i fatti che hanno portato alla decisione del Tribunale di Roma, secondo il quale, la madre avrebbe dovuto tenere un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, per garantirgli una crescita serena ed equilibrata, anche a causa della sofferenza per la patologia di cui il minore è affetto fin dalla nascita.
Al contrario, la donna, negli anni ed in maniera continuata, ha manifestato il suo discredito nei confronti del marito, acconsentendo al rifiuto del figlio di incontrare il padre nei giorni programmati, violando i presupposti dell’affidamento condiviso, improntato al principio della bigenitorialità, che comporta che entrambi i genitori agevolino e valorizzano i rispettivi legami con i figli minori, i quali hanno diritto alla continuità del rapporto con gli stessi anche a seguito della separazione.
Il Tribunale, pertanto, ha ordinato, alla madre, in quanto genitore collocatario, di condurre il minore dal terapeuta al fine di recuperare il rapporto con la figura paterna. Per questo motivo e vista l’età del figlio, prossimo alla frequentazione del liceo anch’egli all’estero, i giudici non hanno ritenuto di disciplinare i tempi di permanenza con il padre, disponendo una frequentazione libera e senza predeterminazione, dando spazio al ragazzo di recuperare gradualmente il rapporto padre-figlio.
Il Tribunale, infine, ha sanzionato in maniera rilevante la condotta tenuta dalla madre finalizzata a “ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso”, mediante l’applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. -che statuisce che “…omissis…in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente, 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) ) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende…omissis…”-comminandole l’ammonimento ed invitandola ad astenersi dal denigrare e svalutare la figura paterna nei confronti del figlio, con contestuale condanna al risarcimento del danno nei confronti del padre, che è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto della rilevante capacità economica della stessa e della durata degli inadempimenti, nella somma di 30.000 euro.
Svalutazione e denigrazione della figura paterna: risarcimento del danno