Con una recente ordinanza, la n. 11783/2016, la Suprema Corte, nel solco degli orientamenti di precedenti sue statuizioni, ha ribadito che al fine di tutelare l’interesse primario dei figli minori a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui la vita familiare si estrinseca, il Giudice, dopo una attenta valutazione e un suo prudente apprezzamento, può provvedere sull’assegnazione della casa familiare conferendone una porzione al coniuge non affidatario. Tale decisione potrà essere presa quando la casa familiare è comodamente divisibile, quando la conflittualità tra le parti è di lieve entità e la previsione stessa sia di supporto al concreto esercizio della bigenitorialità, anche rendendo al genitore non affidatario più facilmente esperibili le frequentazioni con i figli.
Separazione ed assegnazione porzione casa familiare