Recentemente (D.L. 83/2015), sono state introdotte alcune modifiche al codice civile che consentono ai creditori di aggredire più facilmente i beni immobili o mobili registrati vincolati o alienati a titolo gratuito, come quelli oggetto di donazione, trust e fondo patrimoniale.
In particolare, è stato introdotto l’art. 2929-bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito), che, ai primi due commi prevede testualmente: “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario“.
In tal modo, diventa più semplice per il creditore agire esecutivamente sui beni immobili del proprio debitore, anche se costituiti in un fondo patrimoniale o in un trust. Difatti è sufficiente che il creditore reclami l’esistenza di un danno derivante dall’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore e trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole. Non è più necessario il preventivo esperimento dell’azione revocatoria che, prima di questa riforma, costituiva un presupposto imprescindibile per l’azione esecutiva del creditore nei confronti di un immobile che era stato oggetto di cessione a titolo gratuito o vincolato in un fondo patrimoniale.
Questo comporta, da un punto di vista processuale, una totale inversione dell’onere della prova a vantaggio esclusivo della parte creditrice: prima, infatti, in sede di revocatoria, era il creditore, che per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato, doveva dimostrare di aver subito un danno dall’atto di disposizione patrimoniale del debitore; ora, di contro, l’onere della prova si sposta sul debitore ed il creditore, ovviamente già munito di titolo esecutivo, può direttamente procedere al pignoramento del bene in questione, all’unica condizione che non sia trascorso un anno dalla trascrizione dell’atto lesivo. Il debitore, infatti, dovrà e potrà esercitare il proprio diritto di difesa esclusivamente in sede di opposizione all’esecuzione, dovendo dimostrare, che l’atto dispositivo posto in essere non abbia causato alcun nocumento alla garanzia generica offerta, dal proprio patrimonio, al creditore.
Pignoramento immediato sui beni donati