Una recentissima disposizione del TAR della Toscana, sede Firenze, (ordinanza n. 1509/2016 depositata il 22.09.2016) ha dichiarato che sono illegittime le “classi pollaio”, soprattutto se comprendono, al loro interno, alunni con disabilità accertata. In questi casi, le classi non possono superare i 20 alunni, ed in caso tale numero sia superato, l´amministrazione scolastica è obbligata a giustificare le ragioni della deroga, che devono essere lineari e inattaccabili, altrimenti incorre in una condotta illegittima in quanto contraria alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti Umani.
Il fatto di specie da cui trae origine la detta affermazione trae origine da un ricorso presentato da una madre di un alunno disabile (diagnosi di gravità attestata ai sensi dell´art. 3 della legge n. 104/1992). La signora, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, citava in giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo competente, un Istituto di Istruzione Superiore, il Ministero dell´Istruzione e l´Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e chiedeva al Tribunale adito l´annullamento dei provvedimenti con i quali era stato determinato l´organico di diritto e successivamente l´organico di fatto dell´Istituto, nella parte in cui era stata istituita 1 classe, frequentata tra gli altri dal ragazzo disabile, comprendente n. 31 studenti, dei quali n. 2 studenti affetti da una patologia invalidante.
La donna, in estrema sintesi, chiedeva che l´istituzione della “classe pollaio” fosse riconosciuta illegittima dai Giudici ai sensi del D.P.R. n. 81/2009, e delle sue disposizioni in base alle quali le classi iniziali degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ove accolgano alunni in condizioni di disabilità, devono essere costituite da non più di venti alunni, e che fanno obbligo alla amministrazione scolastica di illustrare le ragioni della consistenza numerica, se superiore.
Inoltre, rilevava che l´inserimento del figlio in una classe di trentuno alunni, di cui due disabili gravi, violava il diritto costituzionale di suo figlio all’ istruzione e all’ integrazione scolastica, poiché l´eccessivo affollamento della classe avrebbe potuto pregiudicare il corretto svolgimento della didattica e la stessa inclusione dei minori disabili nel contesto scolastico.
Il Tribunale amministrativo ha accolto in sede cautelare il ricorso, dando ragione alla ricorrente, affermando in via preliminare che il diritto all´educazione e all´istruzione, sancito dall´art. 12 della legge 104/1992, è un diritto fondamentale, riconosciuto dall´art. 38 della Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che se, da un lato, al legislatore possono essere riconosciute valutazioni discrezionali nelle misure di attuazione dei diritti delle persone, questo potere non è illimitato ma deve rispettare quel “nucleo di garanzie per gli interessati” (Corte Costituzionale, n. 80/2010).
Difatti, l´obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile degli interessati all´istruzione e all´integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che, oltre ad essere individuale, è anche sociale, in quanto “l´istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell´individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale”.
Successivamente, entrando nel merito della questione della istituzione delle classi, partendo dall´art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 81/2009 che statuisce “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell´infanzia, che accolgono alunni (con disabilità, ndr) sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (…)”, ha rilevato che il figlio disabile della ricorrente è stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, per di più con la presenza di un altro alunno disabile, senza che l´amministrazione scolastica avesse documentato l´esistenza delle condizioni per la deroga al contingente (di 20 alunni) indicato dalla legge.
Pertanto, ha ordinato, “l´Istituto scolastico dovrà garantire la frequentazione di una classe composta nel rispetto dei contingenti numerici normativamente stabiliti”.
Illegittime le “classi pollaio”