Il luogo di residenza abituale dei figli minori deve essere deciso dai genitori «di comune accordo»: il trasferimento unilaterale dei figli effettuato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito, poiché determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso. (Cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 -Pres. Servetti, rel. G. Buffone-).
Nel caso specifico, il ricorrente, separato dalla moglie consensualmente, ha denunciato nell’atto introduttivo l’illegittima intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso. Il Tribunale adito nell’evidenziare che il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.), anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.), ha ribadito che il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il consenso dell’altro, integra un atto illecito con rilevanti conseguenze in danno dell’autore, tali da poter provocare anche una modifica del regime di affidamento.
D’altra parte, il genitore che subisce il trasferimento unilaterale, continua ad essere tutelato in quanto il suddetto trasferimento non determina una modifica del principio della competenza territoriale, permanendo la potestas decidendi del Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915). Nella vicenda in esame, sussistendo il regime di affidamento condiviso con scelta della residenza abituale dei minori nell’attuale luogo di residenza anagrafica, il trasferimento unilaterale determinerebbe una grave violazione alle norme dell’affidamento condiviso e sarebbe inidoneo a produrre effetti giuridici. Infatti, mancando il consenso del padre, la madre non avrebbe titolo giuridico per il trasferimento anagrafico dei figli, i quali potrebbero essere trasferiti illecitamente per poi dover rientrare nuovamente nella sede di dimora abituale.
Pertanto, il Giudice adìto, considerato il preminente dei minori, ha disposto la comunicazione del provvedimento emanato al Comune del luogo presso il quale la madre intendeva trasferirsi unitamente alla prole, affinché, in caso di richiesta della stessa, l’Ente respingesse le istanze di trasferimento anagrafico dei minori, basandosi tali richieste su un atto illecito, contrario ai doveri legati al corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
In estrema sintesi, dal provvedimento in oggetto se ne deduce che la tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, in linea di principio, salvaguardata in quanto il trasferimento effettuato senza il suo consenso è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale e resta, dunque, competente giurisdizionalmente il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente.
Tali principi, tuttavia, non operano più là dove la nuova residenza abituale del minore – pur frutto di trasferimento unilaterale – si sia consolidata nel tempo per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subito.
Pertanto, la nuova residenza abituale del minore, frutto di scelta unilaterale, in quanto atto illegittimo, va contestata senza indugio dal genitore per potere anche evitare che la competenza territoriale del luogo di originario domicilio del fanciullo venga meno.
Separazione e trasferimento residenza figli