Il 20 maggio 2016 è stata approvata dalla Camera la legge n. 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016 e che entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Nella stessa, si dispone e si esplicita che l’Unione civile è una specifica formazione sociale che può essere costituita solo da persone maggiorenni dello stesso sesso con dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e certificata dal relativo documento attestante l’intervenuta unione civile; il certificato di costituzione dell’unione civile (contenente i dati anagrafici e di residenza delle parti nonché il regime patrimoniale dalle stesse scelto), a cura dell’ufficiale di stato civile, sarà poi registrato presso l’archivio comunale dello stato civile. Se una delle parti è straniera si applica il disposto di cui all’art. 116, co. 1°, c.c.: lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giuste le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Le parti non possono derogare ad i diritti ed ai doveri che derivano dalla loro unione civile. La legge in esame equipara giuridicamente tale nuovo istituto al matrimonio, espressamente all’art. 20 della predetta si stabilisce come «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Ne deriva che a tutte le norme infra richiamate alla parola “coniuge” andrà sostituita quella di “parte dell’unione civile” e nell’ipotesi in cui il cambiamento di sesso di uno dei coniugi non abbia portato gli stessi a sciogliere il matrimonio ne deriverà tra loro «l’automatica instaurazione dell’unione civile» in quanto ormai persone con lo stesso sesso.
Non possono applicarsi all’unione civile le norme del codice civile non richiamate espressamente e neanche quelle in tema di adozioni.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in particolare: sono reciprocamente obbligate all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione (diritto sospeso in caso di allontanamento dalla comune residenza ex art. art. 146 c.c.); sono entrambe tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa (anche casalinga), a contribuire ai bisogni comuni; concordano insieme l’indirizzo della vita familiare ed a ciascuna di esse spetta il potere di attuarlo; fissano la residenza comune; le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi (in tal caso la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome).
Nel silenzio delle parti si applica il regime della comunione, fermo restando la possibilità per le stesse di scegliere il regime della separazione dei beni non solo al momento della dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile, ma anche successivamente per mezzo di una convenzione patrimoniale alla quale si applicano tutte le regole (di sostanza e di forma) previsti dagli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile in tema di convenzioni matrimoniali.
Le parti di un’unione civile potranno anche costituire un fondo patrimoniale o un’impresa familiare Si applica anche la normativa in tema di alimenti prevista in favore del coniuge dagli artt. 433 e ss. c.c.
Per quello che concerne i rapporti successori, alle parti dell’unione civile si applicano le norme in tema di indegnità (artt. 463-466 c.c.), di diritti riservati ai legittimari (artt. 536-564 c.c.), di successioni legittime (artt. 565-586 c.c.), di collazione (artt. 737-751 c.c.) e di patto di famiglia (artt. 768-bis- 768-octies). Ogni riferimento al coniuge contenuto nelle norme sopra richiamate dovrà conseguentemente essere inteso come riferito anche alla parte dell’unione civile. Inoltre la parte dell’unione civile superstite ha diritto alla morte dell’altro all’indennità di preavviso ed a quella di fine rapporto ai sensi degli artt. 2118 e 2120 c.c.
In caso di eventuale apertura dell’amministrazione di sostegno il giudice tutelare preferirà, ove possibile, l’altra parte dell’unione civile, così come la stessa sarà legittimata a promuovere un procedimento di interdizione o inabilitazione e chiederne la revoca.
Le cause di invalidità dell’unione sono le stesse del matrimonio (richiamati gli artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c.). Inoltre anche per l’unione civile sono cause di impugnazione la violenza e l’errore. Tra le cause impeditive per la costituzione di un’unione civile vi è la sussistenza per una delle parti di un matrimonio o di un’unione civile con altra persona dello stesso sesso.
Le cause di scioglimento sono: a) la morte; b) i casi previsti dalla legge sul divorzio; c) la volontà, anche di una sola delle parti, manifestata dinanzi l’ufficiale dello stato civile che annota tale domanda nel registro delle unioni trascorsi tre mesi dalla data di manifestazione; d) la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (in questo caso infatti le parti non sarebbero più dello stesso sesso). Si applicano in quanto compatibili le norme procedurali in tema di divorzio e di negoziazione assistita degli avvocati.
Infine, si evidenzia che il Governo è chiamato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (e, dunque, entro il 5 dicembre 2016), uno o più d.lgs. per coordinare quanto contenuto nella legge in esame con le altre leggi, regolamenti e decreti, ed in particolare adeguare alle unioni civili le normative in materia di stato civile e diritto internazionale privato.